venerdì 18 novembre 2011

conformità impianti


Cos’è la dichiarazione di conformità impianti?
La dichiarazione di conformità è la certificazione che attesta che l’impianto è realizzato secondo le norme in atto vigenti ed  è formata dai documenti di seguito esposti, che fra l’altro devono essere rilasciati dall’impresa installatrice:-  dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice utilizzando l’apposito modello. Essa deve contenere timbro e firma in originale sia del titolare che del responsabile tecnico della ditta impiantista; l’individuazione certa  delle unità immobiliari a cui si riferisce; di tale dichiarazione, stilata sull’apposito modello (allegato I del DM 37/08), devono fare parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, lo schema o il progetto e la copia del certificato dei requisiti tecnico-professionali e l’iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza.- la relazione con l’individuazione delle tipologie dei materiali utilizzati, con l’elenco dei materiali utilizzati,  con l’identificazione delle norme di riferimento con eventuali marchi, certificati di prova e quant’altro. Per tutti i prodotti elencati deve essere dichiarata la conformità alle norme UNI o CEI o di qualsiasi altra uniformazione di uno qualsiasi degli Stati membri dell’Unione Europea. Per ultimo deve essere timbrata e firmata, sempre in originale, dal titolare o amministratore della ditta impiantista (è bene ed opportuno far firmate anche il responsabile tecnico della ditta).- lo schema dell’impianto o il progetto o tutte e due, secondo il seguente orientamento: lo schema dell’impianto da realizzare rappresenta l’elaborato tecnico redatto dalla stessa ditta impiantisti, allorquando il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice ed costituito da una descrizione schematica, funzionale e concreta, eventualmente integrata dalla necessaria documentazione tecnica, certificante le eventuali varianti introdotte. Per ultimo deve essere timbrato e firmato, sempre in originale, dal responsabile tecnico della ditta impiantista (è bene ed opportuno far firmate anche il titolare o amministratore della ditta).Il progetto invece è redatto da un libero professionista iscritto al relativo albo professionale, secondo competenze tecniche inerenti i casi di seguito elencati:a _ impianti elettrici, per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a mq 400;b _ impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;c _ impianti elettrici, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superio-re a 6 Kw o qualora la superficie superi i mq;d _ impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista peri-colo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a mc 200;e _ impianti elettronici, relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impian-ti elettrici con obbligo di progettazione; f _ impianti termici, dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;g _ impianti gas, relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 Kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;h _ impianti antincendio se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato preven-zione incendi e comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.- certificato dei requisiti tecnico-professionali, che può essere anche in fotocopia. Se vecchio di tre mesi e non oltre sei mesi rispetto alla data della dichiarazione di conformità, il titolare della ditta impiantista né deve, su ogni foglio,  dichiarare la conformità alla situazione attuale, con timbro e firma.


Quando è necessario produrre la dichiarazione di conformità?
La dichiarazione di conformità, completa di allegati, deve essere prodotta in caso di nuova installazione, ampliamento, rifacimento (anche parziale), trasformazione, manutenzione straordinaria di impianti posti al servizio degli edifici, quale che sia la destinazione d’uso collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.La casistica prevede:impianti elettrici, compreso impianti di automazione e gli impianti di protezione dalle sovratensioni;impianti elettronici, reti locali, antenne, antifurti;impianti termici, compreso gli scarichi dei fumi e la ventilazione dei locali;impianti idrici;impianti di gas, con serbatoio mobile o fisso, compreso gli scarichi dei fumi e la ventilazione dei locali;impianti ascensore, conforme CE e con allegato la copia del collaudo;impianti protezione antincendio;


Dove deve essere depositata la dichiarazione di conformità?
la legge precede che la dichiarazione di conformità deve essere sempre depositata al Comune, anche se secondo disposizioni diverse da Ente ad Ente, vi sono soggetti che hanno istituito delle sezioni particolari che provvedono al monitoraggio ed al controllo e che richiedono il deposito di copia originale della dichiarazione di conformità, come ad esempio alcune ASL ed alcune Camere di Commercio Industria ed Artigianato.

4) Domanda: A chi spetta materialmente il compito di depositare la dichiarazione al comune?     Risposta: Nei casi di rifacimento o nuova installazione, negli edifici già provvisti di certificato di abitabilità/agibilità detto compito spetta alla ditta installatrice (entro 30 giorni dal fine lavori).Nei casi in cui i lavori siano connessi ad interventi edilizi soggetti a rilascio del certificato di abitabili-tà/agibilità, le dichiarazioni di conformità vengono presentate dalla soggetto titolare della concessione edilizia, Dia o autorizzazione, come parte integrante della documentazione obbligatoria per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità.

5) Domanda: Chi deve sottoscrivere la dichiarazione di conformità?     Risposta: La dichiarazione di conformità deve essere firmata dal titolare della ditta impiantista che ha realizzato l’impianto e dal responsabile tecnico della stessa ditta. Anche gli allegati devono essere firmati. 6)

Domanda: Possono essere presentate delle fotocopie delle dichiarazioni di conformità?     Risposta: No, il timbro e la firma devono essere apposti sempre in originale. Se si aggiunge il tim-bro e la firma in originale su una fotocopia, questa assume lo stesso valore di un originale.Art. 1 DM 37/08, art. 2 comma1 lettera a) DM 37/08, art. 11 comma 1 DM 37/08 7) Domanda: Ma se presento al Comune l’originale, io con che cosa resto?     Risposta: In merito a questa domanda, per prima cosa si rimanda alla risposta precedente; inoltre si tenga conto che  l’impiantista, oltre alla copia in originale da presentare in Comune è obbligato a conse-gnarne un’altra originale al Committente. 8) Domanda: Deve essere presentata altra copia ad altri Enti (ASL, Regione, altri soggetti)?     Risposta: La legge prevede sempre la consegna di un originale al Comune per l’ottenimento del certificato di abitabilità o agibilità o altro; per le altre incombenze il committente è bene che al mo-mento dell’incarico all’impiantista concorsi la consegna di più copie originali della dichiarazione di conformità, nel numero di almeno quattro (società del gas, società idrica, Asl ed una copia per qualsiasi altra evenienza). 9) Domanda: Quali sono gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità?     Risposta: Gli allegati obbligatori della dichiarazione di conformità sono: - Progetto e/o lo schema dell’impianto (vedi domanda 1); - Relazione con tipologia dei materiali (vedi domanda 1);  - Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (vedi domanda 1); - Eventualmente anche il riferimento ad altre dichiarazioni di conformità precedenti o parziali esistenti     e certificati di collaudo, etc. 10) Domanda:  Gli allegati obbligatori  (progetto e/o schema,  relazione,  certificato di riconoscimento dei requisiti) sono obbligatori?       Risposta: Sì, gli allegati sono sempre obbligatori per legge, indipendentemente dalla destinazione d’uso, dall’ampiezza e da qualsiasi altro parametro; il primo foglio della dichiarazione di conformità da solo, senza allegati, non rappresenta la Dichiarazione di conformità. 11) Domanda: Ma sono obbligatori tutti?     Risposta: Il progetto e/o lo schema, la relazione con tipologia dei materiali ed il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali sono sempre obbligatori. 12) Domanda: Gli allegati obbligatori devono essere firmati?      Risposta: Sì, gli allegati obbligatori devono essere tutti timbrati e firmati in originale dal titolare della ditta impiantista; preferibilmente, congiuntamente con la dichiarazione di conformità in più copie originali. Il progetto deve essere firmato da un professionista iscritto all’albo, per le specifiche competenze per impianti non ordinari, mentre deve essere firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista, per impianti ordinari (è bene farlo firmare anche dall’amministratore della ditta impiantista).   13) Domanda: Quando devo presentare il progetto?      Risposta: Il progetto è sempre obbligatorio. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a concessione edilizia, permesso di costruire, DIA o quant’altro, il soggetto titolare dell’intervento edilizio, deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del Comune contestualmente al progetto edilizio. In ogni caso il progetto è un allegato obbligatorio della dichiarazione di conformità. 14) Domanda: In quali casi il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto all’albo?      Risposta: Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo le  competenze richieste in caso di impianti non ordinari e cioè:impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 6 Kw; impianti elettrici ad uso abitativo in singole unità abitative superiori ai 400 m2;impianti elettrici ad uso non abitativo in singole unità superiori ai 200 m2; impianti elettrici soggetti parzialmente a normative specifiche CEI (piscine ecc.);impianti elettrici in locale ad uso medico o similari;impianti elettrici in locale a maggior rischio in caso d’incendio;impianti elettronici se coesistono con impianti elettrici di cui sopra;canne fumarie collettive ramificate;impianti gas con portata termica superiore ai 50 Kw;impianti gas medicali o ad uso ospedaliero;impianti antincendio in attività soggetta a CPI o con numero di idranti maggiore di 3 o con apparecchi di rilevamento maggiori di 9;altri casi di cui all’art. 5 comma 2 del DM 37/08.Negli altri casi il progetto, che può essere redatto in forma di schema, è firmato dal responsabile tecnico della ditta impiantista, ma è bene riceverlo firmato per presa visione anche dell’amministratore della ditta impiantista. 15) Domanda: Quando è entrato in vigore il Decreto 37/08?      Risposta: Il decreto è in vigore dal 27 marzo 2008. 16) Domanda: Non trovo più la dichiarazione di conformità di un impianto realizzato ai sensi  delle  Legge 46/90. Come faccio?  Risposta: Nel caso di un impianto ordinario, si sostituire la dichiarazione di conformità con la dichiarazione di rispondenza (del tutto simile alla dichiarazione di conformità, compresa gli allegati), essa viene rilasciata da un responsabile tecnico che ricopre da almeno 5 anni tale ruolo presso un’impresa abilitata. Nel caso di un impianto non ordinario, la dichiarazione di rispondenza deve essere resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze, che ha esercitato la professione per almeno 5 anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. In tutte e due i casi, chi rende la dichiarazione di rispondenza deve effettuare i sopralluoghi e accertamenti necessari sull’impianto e sulla documentazione disponibile, per poterne dichiarare la rispondenza, quindi assumendosene la responsabilità.
Dott. Calogero Crapanzano