giovedì 28 giugno 2012

Ricostruzione della carriera dei docenti - principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato

FGU (Gilda) - La sentenza n. 79/2012, del 19.06.2012, del Tribunale di Belluno, Sezione Lavoro, applica il principio di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e lavoro a tempo determinato alla fattispecie della c.d. ricostruzione della carriera dei docenti della scuola statale immessi in ruolo.
Esiste infatti una norma di diritto comunitario, che è direttamente applicabile nel nostro ordinamento, (la clausola 4 punto 1 dell´accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato, cui ha dato attuazione la direttiva comunitaria 1999/70/CE), la quale stabilisce che "per quanto riguarda le condizioni d´impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato".
La legge italiana (art. 485 D.Lgs. 297/1994) prevede una ricostruzione della carriera dei docenti neoassunti a tempo indeterminato, sulla base del servizio pre ruolo, soltanto parziale e non integrale, con ovvie conseguenze di rallentamento degli scatti di anzianità: il Tribunale di Belluno ha ritenuto ingiustificata tale ricostruzione parziale della carriera, alla luce del principio comunitario di parità di trattamento tra lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato e quindi ha stabilito, nel dispositivo della sentenza, quanto segue:
- dichiara il diritto dei ricorrenti all´immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia a fini giuridici che economici, dell´intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell´assunzione a tempo indeterminato;
- condanna l´Amministrazione convenuta a collocare ciascun docente ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all´intero servizio pregresso svolto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e a corrispondere a ciascun docente ricorrente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, ferma restando la prescrizione dei crediti antecedenti il quinquennio che precede il deposito del ricorso.
Il Giudice del lavoro di Belluno ha inoltre condannato il Ministero a risarcire le spese processuali sostenute dai tre ricorrenti, nella misura di € 4.500,00.
Va sottolineato che la sentenza ottenuta dalla Gilda di Belluno è molto innovativa , in quanto nella materia della ricostruzione della carriera del personale di ruolo esiste un unico precedente , rappresentato dalla sentenza n. 758/2011 del Giudice del Lavoro di Padova, la quale, in una identica causa promossa ancora una volta dalla Gilda, ha deciso nello stesso modo del Tribunale di Belluno.

Avv. Marco Cini